Privacy

 

La normativa relativa alla protezione dei dati personali (o, in breve, legge sulla privacy) è molto estesa, complessa e spesso sottoposta a variazioni ed integrazioni.

 

Nel rimandare gli interessati ad un contatto diretto con Oggetti Informatici per valutare le specificità del caso ed impostare le soluzioni più idonee, inseriamo qui di seguito alcune precisazioni, redatte dallo stesso Garante, sulla figura degli amministratori di sistema, al fine di chiarire quanto più possibile chi debba ritenersi effettivamente interessato dal provvedimento.

 

1) Cosa deve intendersi per "amministratore di sistema"?
In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, nell'ambito del provvedimento del Garante l'amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali.
Il Garante non ha inteso equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici privilegi.
Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p.es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.

2 ) Chiarire i casi di esclusione dall'obbligo di adempiere al provvedimento.
Sono esclusi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati, sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte nel corso del 2008 per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 27 novembre 2008).

3) Si possono ritenere esclusi i trattamenti relativi all'ordinaria attività di supporto delle aziende, che non riguardino dati sensibili, giudiziari o di traffico telefonico/telematico? Ci si riferisce ai trattamenti con strumenti elettronici finalizzati, ad esempio, alla gestione dell'autoparco, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla manutenzione degli immobili sociali ecc...).
Tali trattamenti possono considerarsi compresi tra quelli svolti per ordinarie finalità amministrativo-contabili e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo del provvedimento.
 

4) Cosa accade se non viene nominato alcun amministratore di sistema?

Non nominare l'amministratore di sistema privacy può costare caro. L'omissione apre la strada alla applicazione della sanzione prevista dall'articolo 162, comma 2 ter, del Codice della privacy.
In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
30 mila a 180 mila euro. Sanzioni tra l'altro incrementabili se ricorrono situazioni aggravanti o in caso di non sufficiente deterrenza della sanzione edittale.

Peraltro l'adempimento non deve essere realizzato dalle piccole e medie imprese, se trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile.

Rientrano in quest'ultima categoria, e si è perciò esonerati dall'obbligo di nominare l'amministratore di sistema, i trattamenti necessari per la gestione di ordinativi, le buste paga e l'ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing e dipendenti.

ATTENZIONE: una attività di supporto (ad esempio l'effettuazione e/o la conservazione delle copie di sicurezza) affidata permanentemente ad una azienda/consulente esterni comporta una nomina di fatto di tali persone al ruolo di amministratore di sistema, e scattano tutti gli obblighi del caso. Queste stesse attività, viceversa, se svolte solo occasionalmente da personaggi esterni, ad esempio per il ripristino delle funzionalità dopo un guasto, non rientrano nell'ambito della legge (come già detto nella risposta alla domanda 1)

 

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